diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 147 del 08/01/1983 (Rv. 424958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE O INTERRUZIONE DI NON APPREZZABILE CONSISTENZA DEL RAPPORTO LAVORATIVO NELLA FASE DI MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTERRUZIONE FITTIZIA E FRAUDOLENTA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE O INTERRUZIONE DI NON APPREZZABILE CONSISTENZA DEL RAPPORTO LAVORATIVO NELLA FASE DI MUTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - PRESUNZIONE SEMPLICE DI INTERRUZIONE FITTIZIA E FRAUDOLENTA - CONFIGURABILITÀ.*

L'art. 2112 cod. civ. riguarda tutti i casi in cui l'azienda sia passata ad altro titolare nella sua identità obiettiva (anche non totale), indipendentemente dal mezzo tecnico-giuridico utilizzato per la realizzazione di tale trasferimento. Pertanto, nel caso di continuazione (o di interruzione di non apprezzabile consistenza) del rapporto lavorativo nella fase di mutamento del datore di lavoro per un trasferimento di azienda nel lato senso anzidetto, il licenziamento del lavoratore seguito dalla sua immediata riassunzione deve essere valutato con legittimo sospetto e deve presumersi, sia pure iuris tantum, fittiziamente e fraudolentemente intimato, in danno dei diritti del prestatore d'opera all'infrazionabilità dell'intero rapporto. (V 4868/82, mass n 422873; (V 4278/82, mass n 422253; (V 3822/82, mass n 421790; (Conf 2261/81, mass n 412997).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)