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Sez. U, Sentenza n. 8951 del 16/04/2007 (Rv. 596319 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Ente pubblico - Concorso per assunzione di personale - Controversia per l'accertamento del diritto all'assunzione promossa da candidato utilmente collocato nella graduatoria ritualmente apporovata - Diritto soggettivo - Riserva dell'amministrazione di non procedere all'assunzione - Nullità - Giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596319-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro promossa da un candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, ritualmente approvata, di un concorso per l'assunzione di personale in un ente pubblico (nella specie, Istituto autonomo case popolari). L'espletamento della procedura concorsuale, con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, infatti, fa nascere nel candidato utilmente collocato il diritto soggettivo all'assunzione, a nulla rilevando l'apposizione al provvedimento di approvazione di una clausola con la quale l'amministrazione si riservi il potere di decidere se procedere o meno alle assunzioni, trattandosi di clausola nulla ai sensi dell'art. 1355 cod. civ. (condizione meramente potestativa) perché subordinante l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima. Parimenti, non è pregiudicato il diritto soggettivo all'assunzione nel caso di implicita revoca degli atti successivi all'approvazione della graduatoria, in quanto in tal caso il potere autoritativo di revoca sarebbe mancante dei requisiti di forma previsti dalla legge. (Nel caso di specie, il presidente dell'Iacp convenuto, successivamente all'approvazione della graduatoria, aveva con propria delibera ritenuto di dover coprire i posti vacanti con concorsi interni e non mediante nuove assunzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1355, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)