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Sez. 1, Sentenza n. 27670 del 10/06/2009 Cc. (dep. 07/07/2009) Rv. 244716 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà - Modifica in senso più restrittivo della previgente disciplina ad opera della legge n. 251 del 2005 - Applicazione ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, avessero raggiunto un grado di rieducazione adeguato - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244716-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, le specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà), introdotte dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, avessero già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 quater CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)