Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 21/01/2010 Cc. (dep. 01/03/2010) Rv. 246332 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Legge sopravvenuta meno favorevole - Applicazione a condannati già pervenuti ad un grado di rieducazione adeguato - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di misure alternative alla detenzione, le norme che introducano restrizioni nella concessione delle stesse o, in genere, dei benefici penitenziari (nella specie, l'art. 4 bis, comma primo quater, L. n. 354 del 1975, che ha introdotto, per alcuni più gravi reati, un più rigido regime di concessione di affidamento in prova al servizio sociale), non si applicano ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, abbiano già raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 23/07/2009 num. 38 art. 3 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)