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Sez. 1, Sentenza n. 30792 del 06/06/2006 Cc. (dep. 18/09/2006) Rv. 234713 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istanza di affidamento al servizio sociale precedente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 modificativa in senso peggiorativo della previgente disciplina - Applicabilità della normativa previgente - Esclusione - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234713-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, la previsione di cui all'art. 7 della legge n. 251 del 2005 - che ha introdotto il comma primo dell'art. 47 ter della legge n. 354 del 1975 il quale prevede specifiche restrizioni nella concessione dei benefici penitenziari (nella specie affidamento in prova al servizio sociale) in danno, tra l'altro, dei recidivi - non ha natura sostanziale, con la conseguenza che ad essa non è applicabile il principio della irretroattività della legge penale, di cui all'art. 2, comma primo, cod. pen.; pertanto, tale previsione è immediatamente applicabile anche alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, in virtù del principio tempus regit actum, il quale incontra un limite di ordine costituzionale solo quando sia accertato il conseguimento, prima dell'innovazione restrittiva, di un grado di rieducazione tale da giustificare l'ammissione al beneficio richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)