Sez. 2, Sentenza n. 4638 del 24/05/1997 (Rv. 504675 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Edificio del preveniente - Distruzione - Ricostruzione - Obbligo del rispetto della distanza tra fabbricati - Normativa vigente - Limiti.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE
Il prevenuto può pretendere che il preveniente di un edificio, poi distrutto, se vuole ricostruirlo, rispetti la normativa vigente sulle distanze tra fabbricati, solo se a sua volta ha rispettato quella previgente; mentre, in caso contrario, ove cioè l'adeguamento allo "Jus superveniens" da parte del preveniente in sede di ricostruzione dovesse pregiudicare - a causa dell'illegittima posizione acquisita dal frontista - la situazione di favore conseguita in virtù della prevenzione, è il prevenuto a dovere sopportare le conseguenze di tale illegittimità ed a dovere, quindi, arretrare la sua costruzione in modo da osservare la distanza imposta dalla normativa sopravvenuta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)