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Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 01/03/1991 (Rv. 471113 - 01)

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Dichiarazione annuale - In genere | Agevolazione - Insussistenza dei presupposti - Correzione ed iscrizione a ruolo a titolo definitivo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471113-01

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Dichiarazione annuale - In genere

L'art. 36 bis, secondo comma, lettera a) del d.P.R. n. 600 del 1973 - che, in sede di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, attribuisce, fra l'altro, all'Ufficio finanziario il potere di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e, conseguentemente, di procedere direttamente ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973, della maggiore imposta dovuta, delle soprattasse per ritardato pagamento e degli interessi - non è applicabile al fine di escludere la spettanza di un'agevolazione di cui il contribuente si sia avvalso nella dichiarazione (nella specie, esenzione venticinquennale dall'ILOR, negata dall'Ufficio sulla base della decadenza di cui all'art. 15 della legge n. 765 del 1967), esigendosi, in tal caso, che l'Ufficio stesso ricorra all'ordinaria procedura di rettifica e di preventiva notificazione di motivato avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)