Sez. 1, Sentenza n. 7489 del 24/08/1994 (Rv. 487759 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Norme di esenzione od agevolazione - Applicazione nella dichiarazione dei redditi - Contestazione da parte della Amministrazione finanziaria - Procedimento ex art. 36 bis, comma secondo lett. a) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 36 bis, comma secondo, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale consente all'amministrazione finanziaria di correggere gli errori materiali o di calcolo che la dichiarazione del contribuente presenti in ordine alla determinazione degli imponibili e delle imposte, e, quindi, di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo delle maggiori somme risultanti dalla correzione senza necessità di preventivo accertamento in rettifica, integra disposizione eccezionale, e, pertanto, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate, né, in particolare, al caso in cui si contesti la dichiarazione nella parte in cui faccia applicazione di norme di esenzione od agevolazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)