diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10859 del 17/12/1994 (Rv. 489276 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione annuale dei redditi - Annotazione come deducibile di una determinata posta - Documentazione giustificativa - Mancanza - Immediata iscrizione a ruolo del tributo dovuto per l'esclusione di detta posta - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489276-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In presenza di una dichiarazione annuale dei redditi nella quale sia annotata come deducibile una determinata posta (nella specie: perdita d'impresa minore) della quale però non siano stati prodotti, con la dichiarazione, né i relativi allegati, né la relativa documentazione giustificativa, l'ufficio finanziario non può - anziché procedere alla rettifica della dichiarazione, escludendo detta posta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 - disporre direttamente la iscrizione a ruolo del tributo, ritenuto dovuto a seguito di detta esclusione, ai sensi del precedente art. 36 bis. Infatti, detta ipotesi non rientra nel disposto del primo comma dell'art. 36 bis del succitato D.P.R. che contempla ipotesi di liquidazione o di rimborso disposte "in conformità" della dichiarazione, trattandosi di liquidazione "in difformità" della dichiarazione, né tra le ipotesi previste dal secondo comma che costituendo norma eccezionale, non è estensibile ad ipotesi diverse da quelle in esso espressamente contemplate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)