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Sez. 1, Sentenza n. 5743 del 10/06/1998 (Rv. 516291 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Elezione di domicilio da parte del difensore esercitante fuori distretto nel luogo della sede dell'autorità giudiziaria procedente - Notificazione dell'atto d'appello al procuratore costituito ex art. 330 cod. proc. civ. a mani proprie dello stesso ma in luogo diverso dal domicilio eletto - Validità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516291-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO

Nell'ipotesi in cui al difensore che, esercitando fuori distretto, abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità adita e competente a norma dell'art. 82 R.D. n. 37 del 1934, sia stato notificato l'atto d'appello a mani proprie, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto a norma del citato art. 82, la notifica deve ritenersi valida, atteso che l'art. 330 cod. proc. civ., nel prevedere, per il caso di mancata elezione di domicilio della parte all'atto della notificazione della sentenza, che l'impugnazione sia notificata presso il procuratore costituito, non contiene una mera indicazione del luogo della notifica, ma identifica nel procuratore il destinatario di essa in forza di una proroga "ex lege" dei poteri conferitigli per il giudizio "a quo", e che pertanto la notificazione risulta eseguita nel rispetto dell'art. 138 cod. proc. civ. (secondo il quale l'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto), disposizione da ritenersi applicabile non solo alle parti ma anche ai loro difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)