Sez. 5, Sentenza n. 11278 del 18/07/2003 (Rv. 565276 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conferimenti di immobili a società di capitali - Imposte di registro, ipotecaria e catastale sui connessi atti di trasferimento - Direttiva CEE n. 335/69 - Contrasto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale percepite dagli Stati membri in relazione alle operazioni di aumento del capitale sociale mediante conferimento di immobili non sono in contrasto con la direttiva comunitaria 69/335, secondo la sentenza della Corte di giustizia CE 11 dicembre 1997, in c. 42/96, in quanto rientrano nell'ambito di previsione dell'art. 12 della direttiva quando siano applicate in misura "non superiore" a quella prevista per le altre operazioni "similari" (nella specie, tali imposizioni sono state ritenute dalla S.C. compatibili con il diritto comunitario atteso che nella specie le disposizioni - d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, Tariffa, parte prima, art. 4, comma primo, lettera a, n. 1; d.P.R. 26 ottobre 1972, n.635, Tariffa, art. 5 - in vigore nel momento, ottobre 1994, in cui il conferimento dell'immobile nella società di capitali era stato effettuato, l'imposta di registro e quelle ipotecaria e catastale si applicavano ai conferimenti di immobili con la stessa aliquota prevista per i trasferimenti in genere).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. T art. 4, DPR 26/10/1972 num. 635 all. T art. 5, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)