diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2996 del 16/05/1984 (Rv. 435039 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RAPPORTO RISARCITORIO - POSIZIONE DELL'ASSICURATORE - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA AL DANNEGGIAMENTO - INTERESSI MORATORI - DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435039-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RAPPORTO RISARCITORIO - POSIZIONE DELL'ASSICURATORE - INGIUSTIFICATO RITARDO NELLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DA ESSO DOVUTA AL DANNEGGIAMENTO - INTERESSI MORATORI - DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - CORRESPONSIONE - OBBLIGATORIETÀ.*

Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge n. 990 del 1969), l'assicuratore non è estraneo al rapporto tra l'assicurato ed il terzo danneggiato, ma è, per effetto e sin dal momento della richiesta di indennizzo rivoltagli dal danneggiato, parte nel rapporto risarcitorio, in quanto quella richiesta lo rende contraddittore diretto e primario nel giudizio di accertamento e di liquidazione dell'obbligazione risarcitoria dell'assicurato, e funge, rispetto a quest'ultima, da atto di Costituzione in mora. Conseguentemente, l'assicuratore, che ritardi ingiustificatamente l'esecuzione della prestazione dovuta al danneggiato (come nel caso di condotta processuale sostanzialmente rivolta a siffatto scopo), assume nei confronti di costui un'accessoria, coordinata obbligazione risarcitoria, concernente, alla stregua dell'art. 1224 cod. civ., gli interessi moratori ed il ristoro dei maggiori danni per svalutazione monetaria. (V 6552/82, mass n 424171; (V 3169/82, mass n 421110; (Conf 5218/83, mass n 430091).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)