Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 25/07/1969 (Rv. 342610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA E SPECIFICITA DELLE CONTESTAZIONI AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - IMMEDIATEZZA E SPECIFICITA DELLE CONTESTAZIONI AL DATORE DI LAVORO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
Nell'ipotesi di dimissioni per giusta causa presentate dal lavoratore non sono richieste l'immediatezza e la specificita delle contestazioni mosse alla controparte che sono, invece, necessarie nel caso di Estinzione del rapporto di lavoro per licenziamento in tronco del dipendente da parte del datore di lavoro. Queste dimissioni, infatti, ove determinate dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro, integrano un caso di risoluzione riconducibile alle norme generali sulla risolubilita dei contratti a prestazioni corrispettive, salvo che per la limitazione dei fatti di portata rescissoria a quelli configuranti giusta causa idonea a legittimare, ai sensi dell'art. 2119 cod.civ., la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)