Sez. 1, Sentenza n. 6538 del 11/05/2001 (Rv. 546583 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 (conv. in legge n. 359 del 1992) - Decurtazione del quaranta per cento dell'indennità di espropriazione - Esclusione nel caso di cessione volontaria - Formulazione, da parte dell'ente espropriante, di un'offerta tempestiva ed efficace dell'indennità provvisoria - Mancanza - Cessione volontaria - Impossibilità - Conseguenze - Decurtazione, per l'espropriato, del quaranta per cento dell'indennità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE
In materia di indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 5 - bis del decreto - legge 11 luglio 1992, n. 333 (conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359), la cessione volontaria del bene (che può intervenire in ogni fase del procedimento espropriativo, prima del decreto di esproprio), con il conseguente premio della mancata decurtazione del 40 per cento dell'ordinaria indennità, presuppone l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare; ne consegue che, ove manchi una valida e tempestiva offerta dell'indennità provvisoria effettuata durante il procedimento espropriativo, il proprietario non subisce l'indicata decurtazione, atteso che egli non è stato messo in grado di esercitare il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)