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Sez. 2, Sentenza n. 4232 del 16/05/1990 (Rv. 467198 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - TRASFERIMENTO SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467198-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA - TRASFERIMENTO SUBORDINATO AL PAGAMENTO DEL PREZZO - INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo a sentenza di accoglimento della domanda del promissario acquirente per l'esecuzione specifica di un preliminare di vendita, il pagamento del prezzo cui è subordinato il trasferimento della proprietà del bene, costituisce la condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo medesimo, senza con ciò rendersi incompatibile con la natura di prestazione essenziale del contratto, con la conseguenza che il mancato versamento del prezzo può comportare la risoluzione del contratto stesso con riferimento alla gravità dell'inadempimento a norma dell'art. 1455 cod. civ.. (V 465/80, mass n 403839; (V 465/80, mass n 403841).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)