Sez. 3, Sentenza n. 465 del 21/01/1980 (Rv. 403841 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - MANCATA INDICAZIONE DI UN TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - SENTENZA COSTITUTIVA - MANCATA INDICAZIONE DI UN TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - EFFETTI.*
La mancata indicazione, nella sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art 2932 cod civ, di un termine determinato per il versamento del prezzo non da luogo a violazione della norma anzidetta, sia perche il pagamento del prezzo costituisce la condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, sia perche, qualora il mancato pagamento venga protratto per un tempo irragionevole, e ammissibile la risoluzione per inadempimento del rapporto negoziale costituito con la sentenza stessa. (V 1710/69, mass n 340703; (V 2319/66, mass n 260426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)