Sez. L, Sentenza n. 3129 del 03/03/2003 (Rv. 560803 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Fallimento del datore di lavoro - Pregressa domanda del lavoratore intesa alla declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento ed alla reintegrazione nel posto di lavoro - Competenza del giudice del lavoro - Persistenza - Sopravvenuta ammissione al passivo del credito per t.f.r. - Preclusione rispetto alla impugnazione del licenziamento - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
Nel caso in cui il lavoratore abbia agito in giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità o inefficacia del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il sopravvenuto fallimento del datore di lavoro non fa venir meno la competenza del giudice del lavoro in ordine a dette domande ed il loro accoglimento non è precluso dalla eventuale ammissione del lavoratore allo stato passivo del fallimento per il credito per il trattamento di fine rapporto, sia in quanto tra dette domande e la domanda di ammissione al passivo sussiste una diversità di 'causa petendì e di 'petitum', sia in quanto quest'ultima non implica rinunzia all'impugnazione del licenziamento, il quale, sino a quando non sia stato annullato, ovvero dichiarato nullo o inefficace, estingue il rapporto, facendo sorgere il diritto del lavoratore al trattamento di fine rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)