Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 09/06/1990 (Rv. 467622 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - RATEI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - RATEI - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
L'art. 2948 n. 4 cod. civ. - che assoggetta al termine prescrizionale di cinque anni le prestazioni periodiche, con scadenza ad un anno od inferiore - presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, di modo che, esso si applica ai debiti offerti in pagamento e non riscossi, ma non ai ratei di pensione di cui si contesti la debenza, i quali sono soggetti, invece, al termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. (nella specie, si trattava dell'attribuzione all'ex coniuge di ratei di pensione di reversibilità che sarebbero spettati al coniuge superstite dell'obbligato al versamento dell'assegno di divorzio). (V 2243/88, mass n 458054; (V 670/87, mass n 450378).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)