Sez. 5, Sentenza n. 1540 del 03/02/2003 (Rv. 560220 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Alle dipendenze di una pubblica amministrazione (rappresentanza diplomatico consolare) - Prestazione all'estero in esecuzione di contratto di diritto privato - Compensi - AssoggettabilitĂ ad IRPEF - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, i compensi percepiti da lavoratore per il servizio prestato all'estero in esecuzione di contratto di diritto privato concluso con una pubblica amministrazione (nella specie, una rappresentanza diplomatico - consolare del Ministero degli Affari Esteri) vanno esclusi dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente fino all'abrogazione disposta dall'art. 5, lett. a), del D.Lgs. n. 314 del 1997, atteso che sono irrilevanti le circostanze relative al fatto che il lavoro è stato prestato al servizio di una amministrazione pubblica e in una rappresentanza diplomatica assistita dalla garanzia di extraterritorialità e che la contribuente avesse o meno residenza all'estero e domicilio fiscale in Italia.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1986 num. 917 art. 3, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)