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Sez. 1, Sentenza n. 20159 del 29/04/2011 Cc. (dep. 20/05/2011) Rv. 250242 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misure di prevenzione patrimoniali - Revoca - Giudice che la dispone - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2011-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250242-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE

È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la ha applicata, anziché alla corte di appello individuata ai sensi degli artt. 11 e 633 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)