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Sez. 2, Sentenza n. 5790 del 22/06/1996 (Rv. 498263 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Compensi professionali - Ritardato pagamento - Disciplina ex art. 429 cod. proc. civ. in materia di interessi e rivalutazione - Applicabilità solo in caso di parasubordinazione - Disciplina speciale in materia di interessi - Maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498263-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI

In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., in materia di interessi e rivalutazione, salvo che nei rapporti di durata aventi i caratteri della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3. Tuttavia è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 143 del 1949 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., purché sia fornita la relativa prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)