Sez. L, Sentenza n. 6334 del 05/12/1980 (Rv. 410075 - 01)
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO PREESISTENTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - SUBINGRESSO DELL'ENTE OSPEDALIERO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PRIMA DEL DISTACCO.*
ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI - COSTITUZIONE DI UN ENTE OSPEDALIERO MEDIANTE DISTACCO DI UN OSPEDALE DA ALTRO ENTE PUBBLICO PREESISTENTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - SUBINGRESSO DELL'ENTE OSPEDALIERO IN TUTTI I RAPPORTI GIURIDICI COSTITUITI DALL'ENTE PUBBLICO PRIMA DEL DISTACCO.*
La Costituzione di un ente ospedaliero mediante il distacco di un ospedale dal patrimonio di un ente pubblico a finalita plurime, il quale rimane in vita sia pure con scopi piu limitati, da luogo non gia ad un'ipotesi di successione universale tra enti pubblici, mancando l'Estinzione dell'ente proprietario dell'ospedale al quale l'ente ospedaliero succede, ma ad un'ipotesi di successione a titolo particolare, tra l'ente proprietario dell'ospedale e l'ente ospedaliero, disciplinata, per quanto attiene alla individuazione dei rapporti giuridici costituenti il patrimonio del nuovo ente, dalla norma contenuta nell'art 5, comma 4, legge 12 febbraio 1968 n 132, alla stregua della quale l'ente ospedaliero subentra all'ente proprietario dell'ospedale in tutti i rapporti giuridici costituiti anteriormente al distacco ed ancora pendenti e che, con riferimento al rispettivo momento genetico, risultano necessariamente preordinati all'organizzazione ed al funzionamento del servizio ospedaliero ed essenziali per la continuazione della relativa attivita. Tale successione, con particolare riferimento ai rapporti obbligatori, ha per oggetto i crediti ed i debiti relativi ai rapporti aventi i requisiti su indicati che, sorti e pur se divenuti liquidi ed esigibili anteriormente alla Costituzione dell'ente ospedaliero, non siano ancora estinti per qualunque causa. (Conf 1477/79, mass n 397819; (Conf 5376/78, mass n 395145).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)