Sez. L, Sentenza n. 7828 del 08/06/2001 (Rv. 547360 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al riconoscimento dell'indennità integrativa di cui al CCNL 1990 - 1992 per i dipendenti delle FFSS al personale pensionato nel 1993 e 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto ai ricorrenti - dipendenti delle Ferrovie dello Stato, andati in pensione negli anni 1993 e 1994 e che non avevano pertanto percepito l'una tantum di cui al CCNL 1994 - l'indennità integrativa di cui all'art. 33, secondo comma lett. n CCNL 1990-1992, determinandola in un importo pari alla quota mensile dell'emolumento per i mesi del 1993 e 1994 in cui erano rimasti in servizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)