Sez. 1, Sentenza n. 4952 del 18/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208765 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Determinazione della pena residua da espiare in caso di revoca - Applicabilità del principio anche in caso di dichiarazione di esito negativo - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sentenza della Corte costituzionale n.343 del 1987, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art.47, comma decimo dell'ordinamento penitenziario nella parte in cui esso, in caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamenti incompatibili con la prosecuzione della prova, non consentiva al tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si limiti a dichiarare l'esito negativo della prova.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)