Sez. 3, Sentenza n. 20467 del 04/04/2007 Ud. (dep. 25/05/2007) Rv. 236673 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Diritto alla prova - Applicabilità al giudizio di revisione - Limiti - Mancata ammissione di prova richiesta - Giudizio di irrilevanza - Legittimità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di revisione, il diritto alla prova deve essere interpretato nei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultano inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle ed a dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta. (In motivazione la S.C., nell'enunciare il predetto principio, ha osservato come la valutazione in ordine alla rilevanza della prova si sottrae alla censura in sede di legittimità allorchè la stessa abbia formato oggetto di motivazione adeguata ed immune da vizi logici).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)