Sez. 5, Sentenza n. 2258 del 16/01/1996 Ud. (dep. 01/03/1996) Rv. 204231 - 01
Impugnazioni - Revisione - Procedimento - In genere | Richiesta ex art. 630, lett. c) cod. proc. pen. - Dibattimento - Contraddittorio circa la novità della prova - Esclusione del requisito - Pronuncia di inammissibilità o di rigetto - Ritualità - Ulteriore attività processuale - Esclusione - Fattispecie: mancato svolgimento dell'attività dibattimentale - Dedotta violazione di legge - Insussistenza del vizio denunciato.
Impugnazioni - Revisione - Procedimento - In genere
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. c) cod. proc. pen., una volta che nel dibattimento sia stato svolto il contraddittorio sul punto relativo alla sussistenza del requisito della novità della prova - imprescindibile perché si debba procedere all'assunzione delle prove dedotte e alla valutazione dei risultati delle stesse - alla corte che escluda la sussistenza del requisito stesso, non resta che emettere la pronuncia di inammissibilità o di rigetto della richiesta, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione di legge processuale, dedotta dal ricorrente, per il mancato svolgimento della fase dibattimentale, "troncata" subito dopo l'inizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 636 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 637
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)