Sez. 3, Sentenza n. 43573 del 30/09/2014 Ud. (dep. 20/10/2014) Rv. 260989 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE | Inammissibilità della richiesta di revisione - Declaratoria nella fase degli atti preliminari del giudizio dibattimentale di revisione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - GIUDIZIO DI REVISIONE
In sede di giudizio di revisione, la Corte d'Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l'inammissibilità, non solo nel corso o all'esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che il superamento della fase preliminare di ammissibilità potesse automaticamente derivare dall'annullamento senza rinvio da parte della Suprema Corte di un precedente provvedimento di rigetto di una analoga istanza di revisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)