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Sez. L, Sentenza n. 2063 del 13/03/1996 (Rv. 496319 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti - Diritto all'indennità di accompagnamento dal 1 giugno 1983 - Misura - Modalità di adeguamento uguale a quella prevista per l'indennità goduta dai grandi invalidi di guerra - Estensione temporale - Nuove misure di dette indennità stabilite per gli invalidi di guerra ex art. 3 legge n. 656 del 1986 - Applicabilità - Limiti - Normativa introdotta dalla legge n. 508 del 1988 - Portata.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496319-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In base al combinato disposto degli artt. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e 1 della legge 26 luglio 1984 n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti, spetta, a partire dal primo gennaio 1983, l'indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le medesime modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra; con l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi automaticamente, in forza dell'art. 2 della citata legge n. 392 del 1984, le nuove misure dell'indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3, secondo comma, della legge n. 656 del 1986, non sono invece applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per gli inabili civili totali, l'adeguamento resta computato secondo la normativa per gli stessi ancora vigente; successivamente, a partire dal primo gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità di accompagnamento a favore degli stessi è predeterminata nel suo ammontare, comprensivo, per l'anno 1988, dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 656 del 1986; il suddetto adeguamento deve essere poi calcolato, per gli anni successivi, con riferimento all'indennità di accompagnamento percepita al primo gennaio 1986, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge da ultimo citata, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge stessa.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 392 art. 1, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 3, Legge 26/07/1984 num. 392 art. 2, Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)