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Sez. L, Sentenza n. 5786 del 10/06/1998 (Rv. 516330 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Indennità di accompagnamento - Misura - Adeguamento in conformità dell'indennità goduta dai grandi invalidi - Limiti in base alle differenti normative succedutesi nel tempo - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516330-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In base al combinato disposto degli art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18 e 1 legge 26 luglio 1984 n. 392, agli invalidi civili, totalmente inabili, non deambulanti e non autosufficienti, spetta, a partire dal primo gennaio 1983, l'indennità di accompagnamento nella stessa misura e con le medesime modalità di adeguamento rispetto a quella goduta dai grandi invalidi di guerra; con l'entrata in vigore della legge 6 ottobre 1986 n. 656, agli invalidi civili totalmente inabili, mentre continuano ad estendersi automaticamente, in forza dell'art. 2 della cit. legge n. 392 del 1984, le nuove misure dell'indennità di accompagnamento stabilite per gli invalidi di guerra dall'art. 3, comma secondo, legge n. 656 del 1986, non sono invece applicabili, in quanto espressamente negate a categorie diverse da quelle dei pensionati di guerra, le nuove modalità di adeguamento previste per questi ultimi, con la conseguenza che, per gli inabili civili totali, l'adeguamento resta computato secondo la normativa per gli stessi ancora vigente; successivamente, a partire dal primo gennaio 1988, in forza delle norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti di cui alla legge 21 novembre 1988 n. 508, l'indennità di accompagnamento a favore degli stessi è predeterminata nel suo ammontare di L. 539.000, comprensivo, per l'anno 1988, dell'adeguamento automatico previsto dall'art. 1, comma secondo, legge n. 656 del 1986; il suddetto adeguamento deve essere poi calcolato, per gli anni successivi, con riferimento all'indennità di accompagnamento percepita al 1 gennaio 1986, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge da ultimo citata, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lett. A) bis, allegata alla legge stessa, non quindi automaticamente e con le stesse modalità operative previste per questi ultimi, come è dato da dedurre anche dalla legge n. 342 del 1989, il cui art. 1, previa sostituzione dell'art. 1, comma terzo, della menzionata legge 656 del 1986, ha esteso l'adeguamento automatico esclusivamente ai grandi invalidi civili per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria, con esclusione di tutte le altre categorie di invalidi civili.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1984 num. 392 art. 2, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 1, Legge 06/10/1986 num. 656 art. 3, Legge 21/11/1988 num. 508 CORTE COST., Legge 10/10/1989 num. 342 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)