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Sez. 3, Sentenza n. 864 del 17/01/2008 (Rv. 601258 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Omessa emanazione da parte dei superiori gerarchici del dipendente di direttive opportune per prevenire la commissione da parte dei lavoratori ad essi subordinati di atti illeciti - Responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601258-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.

Nel caso che un dipendente della P.A. abbia commesso un atto illecito e si accerti che ciò é avvenuto in quanto i superiori gerarchici del dipendente stesso hanno omesso di emanare le direttive opportune per prevenire la commissione, da parte dei lavoratori ad essi subordinati, di atti come quello predetto (vigilando poi sull'applicazione delle direttive medesime), è configurabile la responsabilità diretta della P.A. per il comportamento omissivo di detti superiori, sussistendo sia la riferibilità di tale atto alla stessa P.A. (una volta assodato che nella fattispecie concreta la predetta emanazione rientrava tra i compiti di chi aveva funzioni dirigenziali nella struttura amministrativa in questione), sia l'esistenza di un rapporto di causalità tra il comportamento omissivo di detti superiori e l'evento dannoso (una volta accertato che nel caso concreto senza l'omissione in questione non si sarebbe realizzato l'atto illecito del dipendente subordinato direttamente produttivo del danno) in base alla regola secondo cui "causa causae est causa causati". (Nella specie la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità diretta della P.A. in ordine alla morte di un carabiniere ausiliario causata da un colpo di arma da fuoco sparato imprudentemente da altro carabiniere ausiliario per indurre il primo a partecipare ad una partita di pallavolo, stante il comportamento illecito dei superiori gerarchici del carabiniere, che aveva esploso il colpo, consistito nel non aver dato le opportune direttive ed istruzioni in ordine agli adempimenti riguardanti la custodia e l'uso delle armi alla fine del servizio, vigilando poi sulla loro applicazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Costituzione art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)