Sez. L, Sentenza n. 5058 del 06/09/1988 (Rv. 459849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA AL DI FUORI DEI CONFINI DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA AL DI FUORI DEI CONFINI DELLO STATO - INAPPLICABILITÀ.*
I contratti collettivi di lavoro, in quanto funzionalmente ispirati ad intenti di uniformità di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, spiegano la loro efficacia, di regola, all'interno del territorio nazionale e non sono, quindi, applicabili ad attività lavorative svolte al di fuori dei confini dello stato (salva diversa, esplicita volontà dei contraenti), attesa la insussistenza sui mercati esteri delle condizioni economico-sociali proprie delle imprese che operano nel nostro territorio, da una parte, e dei lavoratori, dall'altra, in vista delle quali gli stessi contratti determinano quel trattamento, salvo l'accertamento del giudice del merito (incensurabile in Sede di legittimità, se correttamente motivato) circa la sussistenza di una pattuizione individuale nel senso dell'applicabilità di un contratto collettivo ad un rapporto di lavoro svoltosi all'estero. (Conf 1240/83, mass n 426023; (contra 2029/88, mass n 457901).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)