Sez. 2, Sentenza n. 11203 del 28/08/2000 (Rv. 539784 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI | Domanda del creditore limitata alla parte della prestazione rientrante nella competenza del giudice di pace - Non richiesta del convenuto di accertare l'esistenza o la validità dell'intero rapporto con efficacia di giudicato - Conseguenze - Persistenza della competenza del giudice adito.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI
Il creditore, senza rinunciare all'eccedenza, può limitare la domanda di adempimento a quella parte della prestazione che rientra nella competenza per valore del giudice di pace, che permane se il convenuto non chiede una pronuncia con effetto di giudicato sull'esistenza o validità dell'intero rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)