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Sez. 1, Sentenza n. 385 del 26/01/1985 (Rv. 438591 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - POLIZZA CAUZIONALE - OGGETTO - GARANZIA NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONTRAENTE - NATURA FIDEIUSSORIA DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE - ART. 1892 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438591-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - IN GENERE - POLIZZA CAUZIONALE - OGGETTO - GARANZIA NEI CONFRONTI DEL BENEFICIARIO DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DAL CONTRAENTE - NATURA FIDEIUSSORIA DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE - ART. 1892 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Con riguardo ad una polizza cauzionale stipulata con impresa di assicurazioni, la quale presenti sostanziale natura fideiussoria, in quanto rivolta non a trasferire un rischio a carico della assicuratrice, ma a garantire nei confronti del beneficiario lo adempimento di obblighi assunti dal contraente, la disciplina applicabile, salvo diversa previsione convenzionale, è quella del contratto di fideiussione, non quella del contratto di Assicurazione, della quale, in particolare, deve escludersi l'invocabilità dell'art. 1892 cod. civ. in tema di annullamento per dichiarazioni inesatte o reticenti (ferma restando l'esperibilità dell'Azione di annullamento per dolo ai sensi dell'art. 1439 cod. civ.). (V 6152/79, mass n 402862; (V 1292/78, mass n 390658).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)