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Sez. 1, Sentenza n. 8295 del 11/10/1994 (Rv. 488067 - 01)

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto di assicurazione fidejussoria - Natura - Dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente in ordine alla formazione del rapporto principale - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1994-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488067-01

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il contratto di assicurazione fidejussoria costituisce sostanzialmente una fidejussione e resta assoggettato alla regolamentazione di questa figura. Pertanto, nelle ipotesi di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente in ordine alla formazione del rapporto principale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 1892 cod. civ., ma la validità del contratto deve essere valutata alla stregua delle regole dell'annullabilità per errore e per dolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)