diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5488 del 22/10/1979 (Rv. 402074 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - DEDUZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI NON AVER RICEVUTO L'ATTO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1979-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402074-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - CONSEGNA DELL'ATTO A PERSONA DI FAMIGLIA - DEDUZIONE DA PARTE DEL DESTINATARIO DI NON AVER RICEVUTO L'ATTO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - CONTENUTO.*

L'espressione 'persona di famigliĆ , che figura nell'art 139 cod proc civ, deve essere intesa in senso ampio, poiche verrebbe, altrimenti, ad urtare con il quadro generale del sistema che, nell'ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere gli Atti, giunge fino a ritenere regolare la notifica eseguita mediante consegna dell'atto a un vicino di casa che accetti di riceverlo. Ne consegue che il destinatario dell'atto, il quale assuma di non aver ricevuto la notificazione, non deve provare la non convivenza della persona di famiglia al quale l'atto e stato consegnato - intendendo il termine convivenza nello stretto significato di appartenenza allo stesso nucleo familiare - bensi la mera occasionalita e temporaneita della presenza in casa del congiunto, in modo da escludere quel ragionevole affidamento che l'atto possa effettivamente essere pervenuto nelle mani del destinatario. (Conf 3898/75, mass n 378154).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)