Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 15/05/1971 (Rv. 351661 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - STRADE - ELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE - CONSEGUENTE DIFFICOLTA DI ACCESSO AI FABBRICATI - DANNO PERMANENTE PER I PROPRIETARI DEI FABBRICATI - DIRITTO ALL'INDENNITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - RESPONSABILITA PER DANNI CONSEGUITI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA - STRADE - ELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DEL LIVELLO STRADALE - CONSEGUENTE DIFFICOLTA DI ACCESSO AI FABBRICATI - DANNO PERMANENTE PER I PROPRIETARI DEI FABBRICATI - DIRITTO ALL'INDENNITA.*
Qualora la pubblica amministrazione modifichi, sia pure per ragioni d'interesse generale, le condizioni di una strada pubblica, elevandone o abbassandone il livello, e con tale modificazione renda piu difficoltoso o meno agevole l'accesso ai fabbricati latistanti, sorge a favore dei proprietari danneggiati, ove il danno abbia carattere permanente, il diritto all'indennita prevista dall'art 46 legge 25 giugno 1865 n 2359, sull'espropriazione per pubblica utilita. (V 2920'68, mass n 335676' 334'64).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)