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Sez. 2, Sentenza n. 22042 del 16/10/2009 (Rv. 610599 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare l'identità del conducente - Inosservanza - Sanzione amministrativa prevista dagli art. 126 bis e 180 del codice della strada - Configurabilità - Cessione in comodato a terzi dell'autovettura - Esenzione del proprietario dalla anzidetta responsabilità - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610599-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il proprietario di un veicolo è obbligato a comunicare all'autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al fine di contestare un'infrazione, l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione. A tale obbligo - l'inosservanza del quale è sanzionata ai sensi dell'art. 180 cod. strada, cui rinvia l' art. 126-bis del medesimo codice, nella parte rimasta in vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - il proprietario può, però, sottrarsi legittimamente, in quanto non in condizione di conoscere il nominativo del conducente dell'autovettura medesima, se dimostra di avere ceduto in comodato l'autovettura a terzi, prima della commissione dell'infrazione, con contratto regolarmente registrato e con l'assunzione dell'obbligo da parte del comodatario di effettuate la comunicazione del nominativo dell'effettivo conducente in caso di contestazione di infrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)