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Sez. L, Sentenza n. 3380 del 06/06/1985 (Rv. 441052 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - DEVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE DEL COMPUTO DEL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITÀ DI AVVENTIZIO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441052-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - DEVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PRINCIPIO DELLA INFRAZIONABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - INAPPLICABILITÀ - ESCLUSIONE DEL COMPUTO DEL SERVIZIO PRESTATO IN QUALITÀ DI AVVENTIZIO - LEGITTIMITÀ.*

Nel regolamentare gli aumenti o scatti di anzianità, la cui disciplina è devoluta alla contrattazione collettiva, le parti non sono tenute ad uniformarsi al principio dell'infrazionabilità dell'anzianità e pertanto è legittima la normativa regolamentare interna di una società di navigazione marittima che preveda come non utile per la Determinazione dell'emolumento predetto il servizio prestato in qualità di avventizio da un dipendente successivamente assunto nel ruolo organico del cosiddetto personale di stato maggiore. (V 1924/85, mass n 439836; (V 41/84, mass n 432296; (V 4480/83, mass n 429367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)