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Sez. L, Sentenza n. 1924 del 09/03/1985 (Rv. 439836 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - ISTITUTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA QUALIFICA INFERIORE NEL MINIMO SALARIALE DELLA CATEGORIA SUPERIORE OVVERO RIPORTO IN CIFRA IN MISURA INTERA O PERCENTUALE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9, PARTE TERZA, DEL CCNL 1 MAGGIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE METALMECCANICHE PRIVATE.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439836-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ - ISTITUTO ESCLUSIVAMENTE CONTRATTUALE - ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA QUALIFICA INFERIORE NEL MINIMO SALARIALE DELLA CATEGORIA SUPERIORE OVVERO RIPORTO IN CIFRA IN MISURA INTERA O PERCENTUALE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 9, PARTE TERZA, DEL CCNL 1 MAGGIO 1976 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE METALMECCANICHE PRIVATE.*

L'istituto degli scatti periodici di anzianità è lasciato alla libera contrattazione delle parti, le quali - in relazione alla progressione del lavoratore nelle qualifiche superiori - possono tanto prevedere che gli scatti di anzianità maturati nella qualifica inferiore vengano assorbiti nel minimo salariale della categoria superiore, quanto invece stabilire il riporto in cifra, in misura intera od in percentuale, degli scatti maturati nella categoria immediatamente precedente oppure, più in generale, maturati in tutte le categorie precedenti (cosiddetto riporto a cascata), importo questo che pertanto in tal caso va ad aggiungersi al minimo salariale della nuova categoria. Consegue che l'accertamento del regime che le parti hanno voluto nel caso concreto è questione di interpretazione della normativa contrattuale devoluta al giudice del merito e censurabile solo per erronea applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (nella specie la C.S. ha cassato la sentenza del giudice del merito che - interpretando l'art. 9 parte terza del C.C.n.L. 1 maggio 1976 per i dipendenti delle imprese metalmeccaniche private - aveva ritenuto che con il passaggio dalla quinta alla sesta categoria il lavoratore beneficiasse non solo del riporto degli scatti maturati nella categoria di provenienza, corrispondente a mansioni di concetto, ma anche del trascinamento degli scatti maturati nelle precedenti meno elevate qualifiche, corrispondenti a mansioni d'ordine; tale interpretazione - ha ritenuto la C.S. - contrastava con il primo criterio esegetico dettato dall'art. 1362 cod. civ. giacché il senso letterale della norma contrattuale deponeva in favore del riporto degli scatti maturati esclusivamente nella categoria di provenienza e non anche nelle precedenti categorie). (V 41/84, mass n 432296; (V 4480/83, mass n 429367).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)