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Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 22/02/2000 (Rv. 534239 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Duplicato - Caratteri - Documento privo dei caratteri del duplicato dell'avviso di ricevimento - Prova dell'avvenuta notifica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534239-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

L'avviso di ricevimento - o, in caso di smarrimento o distruzione, il suo duplicato rilasciato dall'ufficio postale - è il solo documento idoneo a provare sia la consegna sia la data di questa sia l'identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita; il duplicato costituisce la riproduzione di un documento, al quale deve essere conforme per produrne gli effetti; conseguentemente, non costituisce prova dell'avvenuta notifica il documento il cui contenuto non sia conforme a quello dell'avviso di ricevimento (nella specie, il modulo postale di duplicato dell'avviso di ricevimento conteneva la dichiarazione del destinatario - che aveva aggiunto la parola <<non>> tra le parole <<dichiaro di aver...>> - di non aver ricevuto il piego raccomandato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)