Sez. 1, Sentenza n. 1500 del 11/02/2000 (Rv. 533707 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Di inammissibilità del reclamo ex art. 669 "terdecies" - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento che, in sede di reclamo ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ., abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta (o abbia risolto qualsiasi altra questione pregiudiziale), poiché tale pronuncia, pur coinvolgendo diritti processuali, non è idonea ad incidere con efficacia di giudicato sul rapporto sostanziale, ma conserva i caratteri di strumentalità e provvisorietà propria del provvedimento impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)