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Sez. 2, Sentenza n. 10999 del 08/11/1997 (Rv. 509634 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Del Tribunale - Declaratoria di inammissibilità del reclamo avverso provvedimento pretorile di improcedibilità dell' azione di reintegra - Ricorso in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost.- Inammissibilità- Ragioni.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509634-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale che, adito in sede di reclamo avverso un provvedimento pretorile - nella specie di improcedibilità dell'azione di reintegra - ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta (ritenendo esclusa la materia possessoria dalla disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti cautelari), perché le ordinanze su reclamo di provvedimenti cautelari - in cui rientrano quelli possessori perché dall'art. 703 cod. proc. civ. assoggettati alla stessa disciplina ed inoltre non incidenti su diritti soggettivi, bensì su una provvisoria situazione di fatto - sono strumentali e provvisorie come i provvedimenti che sostituiscono.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)