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Sez. 1, Sentenza n. 12918 del 29/09/2000 (Rv. 540606 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ordinanza ex art. 669 "terdecies" cod.proc.civ. - Ricorribilità ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ricorribilità per regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540606-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

L'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art.669 "terdecies" cod. proc. civ. è priva del carattere della decisorietà e non è pertanto ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art.111 Cost., non solo quando confermi, modifichi o revochi le determinazioni adottate dal primo giudice, ma anche quando risolva (come nella specie) la questione della competenza in ordine alla domanda cautelare, oppure altra questione pregiudiziale relativa alla sua ammissibilità o proponibilità, giacché la definizione della relativa problematica, pur coinvolgendo diritti di natura processuale, non può avere la separata consistenza di statuizione sui diritti stessi, suscettibile di assumere autorità vincolante di giudicato, risultando comunque inserita in un atto non decisorio circa il rapporto sostanziale; peraltro, l'ordinanza ai sensi dell'art. 669 "terdecies" citato, anche quando risolva una questione di competenza, non è neppure impugnabile con regolamento ai sensi dell'art.42 cod. proc. civ., non potendo configurarsi come atto giurisdizionale decisorio suscettibile di assumere, in difetto di impugnazione, autorità vincolante circa la relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 6691 terdecies, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)