Sez. 3, Sentenza n. 8105 del 06/04/2006 (Rv. 588435 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale passiva tra più soggetti convenuti in azione di risarcimento - Effetti - Inscindibilità di cause e litisconsorzio necessario - Esclusione - Linea difensiva dei convenuti intesa ad addossarsi reciprocamente la responsabilità esclusiva - Irrilevanza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA
L'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. tra più convenuti in un giudizio di risarcimento dei danni non genera mai un litisconsorzio necessario. avendo il creditore titolo per valersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, con conseguente possibilità di scissione del rapporto processuale che può utilmente svolgersi anche nei riguardi di uno solo dei coobbligati, per cui non è configurabile, sul piano processuale, inscindibilità delle cause in appello neppure nell'ipotesi in cui i convenuti si siano difesi in primo grado addossandosi reciprocamente la responsabilità esclusiva dell'incidente (e, perciò, del danno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)