Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 10/10/1969 (Rv. 343286 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - NATURA GIURIDICA - INTERESSI MORATORI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - SANZIONI CIVILI - NATURA GIURIDICA - INTERESSI MORATORI.*
La somma aggiuntiva dovuta, come conseguenza automatica del mancato tempestivo pagamento dei contributi previdenziali, a norma dell'art 111 RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, costituisce una sanzione civile, che pur avendo anche la funzione di risarcire in misura predeterminata dalla legge, con presunzione iuris et de iure, il danno cagionato allo istituto assicuratore, da luogo ad un debito che si compenetra con quello concernente l'obbligazione contributiva ed assume anche essa le caratteristiche di somma capitale consegue che sulla intera somma cosi dovuta, in dipendenza della violazione delle obbligazione contributiva, spettano all'istituto assicuratore gli interessi moratori nella misura legale. (Conf 2064-65 V 1428-68, massima n 333067 25-66, massima n 320059).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 83, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)