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Sez. 1, Sentenza n. 5273 del 07/03/2007 (Rv. 595446 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE | Dolo determinante e dolo incidente - "Exceptio doli specialis" - Nozione ed effetti - Distinzione dall'"exceptio doli generalis" - Fattispecie in tema di esercizio fraudolento dell'azione.
Stato
decisa il 2007-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595446-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - DOLO - IN GENERE

La "exceptio doli generalis seu praesentis" indica il dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata l'azione nel processo, e costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente codificate, il quale è diretto a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti di volta in volta attribuiti dall'ordinamento, paralizzando l'efficacia dell'atto che ne costituisce la fonte o giustificando il rigetto della domanda giudiziale fondata sul medesimo, ogni qualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento "prima facie" abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di "venire contra factum proprium". Tale rimedio si distingue dalla "exceptio doli specialis seu preteriti", la quale indica invece il dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto, ed è diretta a far valere (in via di azione o eccezione) l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, la quale assume rilievo, quale dolo incidente, nel caso in cui l'attività ingannatrice abbia influito su modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato, se non fosse stata fuorviata dal raggiro, e non comporta l'invalidità del contratto, ma la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito, i quali vanno commisurati al minor vantaggio e al maggior aggravio economico subiti dalla parte che ne è rimasta vittima, salvo che sia dimostrata l'esistenza di danni ulteriori, collegati a detto comportamento da un nesso di consequenzialità diretta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva qualificato come "exceptio doli generalis" l'eccezione con cui una banca, senza far valere l'invalidità del contratto o il diritto al risarcimento dei danni, aveva dedotto la scorrettezza dell'azione proposta nei suoi confronti per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti effettuati in suo favore da un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, in quanto lesivi della "par condicio creditorum").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1440, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)