Sez. 1, Sentenza n. 10864 del 01/10/1999 (Rv. 530387 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - "Exceptio doli" - Nozione - Opponibilità da parte del garante - Presupposti - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
La "exceptio doli generalis seu praesentis" ha fondamento nella circostanza che l'attore, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, si renda colpevole di frode, in quanto sottace, nella prospettazione della fattispecie controversia, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto stesso; ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, il garante ha l'obbligo di proporre l' "exceptio doli" - nell'ambito del dovere di protezione del garantito da possibili abusi del beneficiario e pena la perdita del diritto di rivalsa - solo in presenza di una pretestuosa escussione di una garanzia bancaria "a prima richiesta" e che l'eccezione è legittima solo in quanto sussistano prove sicure della malafede del beneficiario (nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto assorbita l'"exceptio doli" nell'accertata inadempienza del debitore principale e infondatezza delle eccezioni da questi sollevate).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)