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Sez. 3, Sentenza n. 39882 del 03/10/2007 Ud. (dep. 29/10/2007) Rv. 238009 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Riduzione della pena complessiva da parte del giudice d'Appello - Determinazione della pena da parte del giudice di primo grado in misura inferiore al minimo edittale - Obbligo del giudice d'Appello di ridurre "in ogni caso" la pena anche se illegalmente determinata - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238009-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'Appello che, nel pronunciare sentenza parzialmente assolutoria per uno dei reati in continuazione, non provvede a ridurre la pena complessiva per aver il primo giudice determinato la pena base in misura inferiore al minimo edittale, ciò in quanto l'obbligo imposto dall'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale, ovvero in misura eguale o superiore al minimo edittale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)