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Sez. 4, Sentenza n. 6966 del 20/11/2012 Ud. (dep. 12/02/2013) Rv. 254538 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Determinazione erronea della pena in primo grado - Giudizio di appello - Esclusione della recidiva e riconoscimento di attenuanti non più in comparazione - Obbligo di ridurre la pena - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254538-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di impugnazioni, non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello che, per l'esclusione della recidiva e per l'operatività delle attenuanti generiche e del fatto di lieve entità non più in comparazione, confermi la misura della pena erroneamente inflitta in primo grado in riferimento all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'obbligo imposto dall'art. 597, comma quarto, cod. proc. pen. presuppone che la pena da ridurre sia stata determinata in maniera legale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)