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Sez. U - , Sentenza n. 7578 del 17/12/2020 Ud. (dep. 26/02/2021) Rv. 280539 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Contravvenzione - Rito abbreviato – Illegalità della pena determinata in misura inferiore al minimo edittale – Contestuale diminuzione per il rito nella misura di un terzo anziché della metà - Appello del solo imputato - Obbligo del giudice di ridurre la pena della metà – Sussistenza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280539-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Il giudice di appello, investito dell'impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l'imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che l'accoglimento dell'impugnazione del solo imputato in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio non può essere neutralizzato da improprie forme di "compensazione" con altro punto ad esso inerente, quale l'erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)